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Lo Statuto

Fondazione Istituto piemontese di scienze economiche e sociali Antonio Gramsci Onlus

Riconosciuta con D.G.R. Piemonte n. 5 – 27549 del 28 marzo 1989

 

  • Articolo 1 – L’ente ha natura di fondazione conosciuta con D.G.R. Piemonte n. 5-27549 del 28 marzo 1989 e si denomina “ISTITUTO PIEMONTESE DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI – ANTONIO GRAMSCI – Fondazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)”.
  • Articolo 2 – L’Istituto ha lo scopo primario di promuovere l’attività di studio e di ricerca sui problemi e sulla storia della società contemporanea, anche nei suoi aspetti regionali e locali.
    Nella realizzazione delle proprie attività, L’Istituto si pone quale spazio di incontro libero ed aperto tra le diverse componenti della sinistra italiana, forte di una posizione di autonomia dalla politica dei partiti e della collocazione in un’area culturale capace di raccogliere le forme nuove e quelle tradizionali della sinistra.
    Scopo dell’Istituto è altresì di raccogliere, ordinare, conservare e valorizzare il patrimonio documentario ed archivistico cui sono affidate la memoria e la storia del movimento operaio e del mondo del lavoro, nelle varie articolazioni associative, sindacali e politiche.
    Caratteristiche dell’attività dell’Istituto sono l’approccio interdisciplinare, il confronto teorico e la discussione tra diversi orientamenti culturali e politici.
  • Articolo 3 – È strumentale allo scopo definito nell’articolo che precede lo svolgimento di attività nei seguenti settori:
  1. formazione, da attuarsi tramite la promozione e l’organizzazione di corsi per studenti, operatori pubblici, operatori politici e sindacali e lavoratori in genere, offrendo ai giovani che accedono agli studi il contributo di strumenti ed esperienze ed assegnando loro, ove ne sussista la possibilità, borse di studio; di seminari di studio, convegni ed altri eventi scientifici e culturali per verificare lo stato delle ricerche nei diversi settori di indagine, per sollecitarne lo sviluppo e promuoverne di nuove e per rendere possibile la discussione tra i ricercatori, italiani e stranieri, e i lavoratori;
  2. tutela, promozione e valorizzazione dell’archivio, di proprietà sociale, notificato a norma della Legge 01.06.1939 n. 1089, con il proposito di incrementare la raccolta degli atti e documenti del movimento operaio torinese nelle sue diverse articolazioni, la biblioteca storica, economica e sociale e la collezione di riviste e pubblicazioni concernenti gli studi economici, storici, finanziari, amministrativi e sociali, di interesse regionale e nazionale;
  3. promozione della cultura, tramite l’attività editoriale e la pubblicazione di periodici, allo scopo di portare a conoscenza degli associati ed i chiunque vi abbia interesse i risultati delle proprie ricerche e di ampliare la discussione sugli argomenti trattati;
  4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale, svolta direttamente dall’Istituto o da questo affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano direttamente, nelle materie istituzionali dell’ente.
  5. L’Istituto è soggetto al divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’articolo 10 del D. Lgs, 4 dicembre 1997 n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e svolge le attività di cui si è detto nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
  • Articolo 4 – Per il più efficace raggiungimento delle finalità di cui all’articolo precedente il Consiglio di Amministrazione può istituire, stabilendone le modalità organizzative e di funzionamento, aree di ricerca relative ai vari campi di indagine attivati, nonché aree operative e strutturali (relative specificatamente alla biblioteca, all’archivio, alle iniziative editoriali).
    Può altresì prevedere la formazione di commissioni e di gruppi di lavoro, nonché la creazione di sezioni dell’Istituto in quei centri del Piemonte in cui ne ravvisi l’opportunità, in relazione al numero delle persone o dei gruppi interessati ad alle possibilità di una proficua attività, stabilendone le competenze e le modalità organizzative.
  • Articolo 5 – Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti e stimati nella perizia del dr. Roberto Maiorca, commercialista con studio in Torino, corso Stati Uniti n. 35, asseverata con giuramento il 7 luglio 1988.
  • Articolo 6 – I proventi della Fondazione sono costituiti:
  1. delle quote e contributi dei membri;
  2. da contributi e donazioni di qualsivoglia natura provenienti da singoli o da enti pubblici o privati;
  3. da compensi per contratti di ricerca da essa conclusi;
  4. dalla vendita di pubblicazioni e dai diritti di autore a essa spettanti;
  5. da eventuali contribuzioni o compensi richiesti per la consultazione degli archivi e della biblioteca o per l’organizzazione di seminari, convegni, o altre attività.
  • Articolo 7 – La Fondazione non ha scopo di lucro.
  • È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di essa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
  • La Fondazione ha inoltre l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; ha infine l’obbligo di redigere il bilancio annuale a norma dell’articolo 16 del presente Statuto.
  • Articolo 8 – Sono associati della Fondazione, oltre ai fondatori, tutti coloro che, riconoscendosi nelle sue finalità, facciano domanda di ammissione.
    La domanda deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.
    Sono ricercatori gli associati che ne abbiano fatto richiesta scritta e che svolgano, od abbiano svolto, attività di studio e di ricerca nell’ambito delle iniziative dell’Istituto.
    La richiesta è indirizzata al Direttore, a cura del quale è tenuto l’elenco dei ricercatori.
    Tutti gli associati hanno diritto di partecipare con continuità alla vita associative e, salvo quelli in età minore, hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.
  • Articolo 9 – Sono organi della Fondazione:
  1. il Presidente ed il Vice Presidente;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Comitato Scientifico;
  4. il Direttore;
  5. l’Assemblea degli associati;
  6. il Collegio dei revisori dei conti.
  • Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese o diversa decisione che, in situazioni particolari, sia adottata dall’Assemblea degli associati.
  • Articolo 10 – Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati, nel proprio ambito, dal Consiglio di amministrazione. Il Presidente costituisce il punto di riferimento unitario dell’attività della Fondazione e ne garantisce la continuità scientifica e culturale, nonché la rispondenza alle finalità dello Statuto.
    Il Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e rappresenta la Fondazione nei confronti dei terzi.
  • Articolo 11 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, secondo le determinazioni dell’assemblea.
    E’ eletto, fra gli associati, dall’Assemblea e dura in carica tre anni. Se nel corso del triennio vengono meno, per morte o rinuncia, uno o più dei suoi componenti, il Consiglio provvede per cooptazione alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri così eletti durano in carica fino alla prossima assemblea.
    Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni quattro mesi su convocazione scritta del Presidente, con l’indicazione dell’ordine del giorno, da inviarsi agli amministratori almeno sette giorni prima della data della riunione.
    In caso di urgenza il termine può essere ridotto a quarantotto ore e la convocazione può avvenire a mezzo di telegramma o altro idoneo mezzo di rapida comunicazione.
    Deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
    Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
    Delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
    Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Fondazione, ad eccezione di quelli devoluti all’assemblea dalla legge ovvero dallo statuto.
    In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
  1. approva, su proposta del Comitato Scientifico, i programmi della Fondazione;
  2. delibera l’eventuale istituzione di borse di studio, stabilendone le modalità;
  3. nomina i componenti del Comitato Scientifico;
  4. elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore della Fondazione;
  5. fissa le quote di associazione alla Fondazione;
  6. predispone i bilanci preventivo e consuntivo.
  • Articolo 12 – Il Comitato Scientifico è nominato, ogni triennio, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole della maggioranza dei ricercatori dell’Istituto.
    Il Direttore richiede il parere, nelle forme che egli ritiene opportune, e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.
    Del Comitato Scientifico fanno parte di diritto il Presidente e il Direttore della Fondazione.
    Il Comitato Scientifico elegge tra i suoi componenti il Presidente.
  • Il Comitato:
  • è costituito da un numero massimo di quindici componenti, secondo la determinazione del Consiglio di Amministrazione;
  • si riunisce periodicamente per elaborare i programmi generali di lavoro e per valutarne i risultati;
  • coordina ed elabora i programmi della Fondazione e li sottopone al Consiglio di Amministrazione per la loro approvazione.
  • Qualora il Consiglio di Amministrazione ne deliberi l’istituzione, il Consiglio Scientifico esercita funzioni di commissione per l’assegnazione di borse di studio per giovani ricercatori su programmi finalizzati.
  • Articolo 13 – Il Direttore è eletto dal Consiglio di Amministrazione e ne fa parte di diritto. Egli esercita la direzione e il coordinamento scientifici e culturali generali della Fondazione; dirige il personale, garantisce con il Presidente il collegamento tra il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato scientifico.
  • Articolo 14 – L’Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote. Si riunisce una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o ogni altra volta in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga di convocarla, ovvero almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta; approva il bilancio consuntivo della Fondazione; elegge il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori.
    Viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con preavviso di dieci giorni sulla data prestabilita per la sua riunione. L’assemblea delibera, qualunque sia il numero degli intervenuti, a maggioranza di voti, salvo quanto diversamente stabilito, nello Statuto, per la modificazione dell’atto costitutivo e dello Statuto, e per lo scioglimento della Fondazione.
  • Articolo 15 – Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall’assemblea e scelti fra gli iscritti agli albi professionali o fra i docenti universitari di discipline economiche o giuridiche. Essi provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta nelle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali. Esprimono il loro parere sui bilanci comunicandolo all’assemblea.
    Essi provvedono ad eleggere nel loro seno il Presidente.
  • Articolo 16 – L’esercizio della Fondazione inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre.
    Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il terzo mese dalla fine dell’esercizio annuale. In concomitanza con il bilancio consuntivo deve essere redatto il bilancio preventivo del nuovo esercizio.
    Entrambi i documenti vanno presentati per l’approvazione all’assemblea entro il mese successivo.
  • Articolo 17 – Le modifiche al presente Statuto sono approvate dall’assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  • Articolo 18 – La qualità di associato della Fondazione si perde per recesso, morte o esclusione.
    L’esclusione può essere deliberata, per gravi motivi, dall’assemblea. Nulla spetta per nessuna ragione o titolo alla persona receduta od esclusa, od ai suoi eredi.
  • Articolo 19 – La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge. Lo scioglimento della Fondazione può essere altresì deliberato dall’assemblea con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
    In tal caso l’assemblea nomina uno o più liquidatori affinché provvedano alla realizzazione dell’attivo ed al pagamento delle passività, devolvendo il residuo secondo le indicazioni dell’art. 7.
  • Articolo 20 – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge.

 

In originale firmati:
Arnaldo Bagnasco
Notaio Mario Mazzola
7 luglio 1998

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